POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE LA FIRMA DIFFERITA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI DI FILIERA NELL’AMBITO DEL “BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI INTEGRATI NELL’AMBITO DELLE FILIERE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DELLA VALSESIA (PIF)” OPERAZIONI 4.1.1, 4.2.1 E 6.4.2, EMESSO DAL GAL TERRE DEL SESIA
Come previsto dai DPCM emessi in funzione del contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID19, e come altresì inserito in Gazzetta ufficiale https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s , al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di presentazione delle domande di aiuto a valere sul DEL “BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI INTEGRATI NELL’AMBITO DELLE FILIERE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DELLA VALSESIA (PIF)” Operazioni 4.1.1, 4.2.1 e 6.4.2, si comunica che:
Limitatamente al periodo di emergenza sanitaria COVID – 19, in caso di impossibilità ad apporre la firma autografa, è ammessa la possibilità da parte del CAA di caricare, per conto del richiedente, la domanda di aiuto ed i relativi allegati del bando senza firma autografa.
In particolare in merito agli allegati 1 – 2 – 3, è necessario che il CAA/richiedente sia in possesso di una lettera commerciale di contratto tra i sottoscrittori degli accordi medesimi.
A tal fine, dunque:
il richiedente deve documentare a mezzo mail/PEC la sussistenza di un accordo di filiera (contratto di acquisto/vendita) tra il richiedente stesso e altre imprese della filiera. Tale documentazione deve essere trasmessa sia al soggetto capofila che al presentatore della domanda di sostegno (qualora non sia presentata direttamente dal beneficiario) prima della trasmissione della domanda
il capofila che presenta l’accordo di filiera deve verificare che sussistano gli scambi commerciali tra le imprese della filiera e che siano coerenti quantitativamente ed economicamente con quanto inserito negli allegati 1 – 2 – 3
il CAA/presentatore della domanda di aiuto può presentare la domanda per l’impresa che ne fa richiesta solo previo ricevimento di copia degli scambi commerciali/contratto di cui sopra.
La non corrispondenza tra quanto documentabile con gli scambi commerciali/contratti ed i valori inseriti negli allegati 1 – 2 – 3 potrà essere motivo di decadenza della domanda stessa.
Si rammenta che l’ACCORDO DI FILIERA decorre dalla data di sottoscrizione e deve valere per almeno i 3 anni successivi alla data del controllo amministrativo, effettuato dal GAL, sull’ultimo intervento completato incluso nel PIF.